L’accesso agli atti deve a essere limitato ai documenti: non già in possesso dell’interessato; materialmente esistenti nel fascicolo personale, con esclusione di quelli che non risultano detenuti dall’amministrazione. L’accesso agli atti può essere accordato solo in relazione a documentazione esistente e detenuta dall’amministrazione, non potendo essere imposto l’obbligo di formare documenti inesistenti o reperirli presso enti terzi in assenza di doveri specifici di trasmissione.