Cassazione Lavoro – Ordinanza 4249 del 18/02/2025 – La prova di aver effettuato le operazioni di vestizione e svestizione spetta all’infermiere. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita.
Corte Appello Ancona - sentenza n. 24/2024 Violazione della disciplina sulla concessione dei riposi settimanali ai dipendenti. La ASL nella veste di datore di lavoro, è in ogni caso garante della salute e della sicurezza di tutti i propri dipendenti ex art. 2087 c.c., a prescindere dai margini di responsabilità diretta di coloro che, rivestendo al suo interno ruoli gerarchicamente sovraordinati a quelli di altri lavoratori, esercitino il controllo sull’operato di questi assumendo su di sé il rischio dei relativi risultati.
Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 6726/2025 Peculato, infermiere che si appropria e utilizza ricette mediche. Il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, ovvero su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento.
Tar Lazio - Sezione V - sentenza n. 4154/2025 Legittimo il bando che ammette anche i medici non ancora specializzati. Nel contesto della lata discrezionalità rimessa all’Amministrazione indicente in ordine alla determinazione dei profili professionali da reclutare, non può ritenersi irragionevole escludere dalla partecipazione medici in possesso di talune specialità, evidentemente ritenute meno confacenti, ed ammettere medici che, sebbene specializzandi, sono al termine del corso di specializzazione e pertanto considerati provvisti del bagaglio professionale necessario al disimpegno delle funzioni mediche da espletare.
08 Aprile 2025
01 Aprile 2025
25 Marzo 2025
18 Marzo 2025