Il ricorso è stato respinto nella parte in cui censurava il diniego di riconoscimento della specializzazione in medicina interna. Il TAR ha infatti ritenuta corretta la valutazione dell'Amministrazione, la quale aveva rilevato che, ai sensi dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206/2007, ai fini del riconoscimento in Italia, il corso di formazione in medicina interna avrebbe dovuto avere durata pari almeno a 5 anni, mentre quello seguito dalla ricorrente era di durata biennale.