Rassegna di giurisprudenza
26/11/2024

Giurisprudenza: commissione medica, infrazione disciplinare, pubblicità, parafarmacie

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Tar Lazio – Sezione V – sentenza 12840 del 26/06/2024 Commissione medica e irrilevanza delle visite effettuate di propria iniziativa.Devono ritenersi irrilevanti le valutazioni medico legali espresse da organismi sanitari anche pubblici (o da pareri pro veritate di medici di fiducia) diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da rilevanti e manifeste abnormità.

Cassazione Penale – sezione I  – sentenza 28631 Differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute.Il tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indichi come necessari.

Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 27446/2024 Infrazione disciplinare dell'assenza priva di valida giustificazione. Durante il periodo di aspettativa per malattia non retribuita, il rapporto di lavoro entra in una fase di quiescenza e l'unico obbligo del lavoratore è conservare il posto di lavoro per un massimo di 18 mesi. Non è richiesto al lavoratore di trasmettere ulteriori certificati medici per giustificare l'assenza, una volta concessa l'aspettativa dal datore di lavoro sulla base di condizioni di salute particolarmente gravi.

Corte Appello Napoli - Sez. IX - sent. n. 3462/2024 Quando è ammissibile la richiesta di ordinanza di esibizione documento. La richiesta di emissione dell'ordine di esibizione di un documento sufficientemente determinato non può sopperire all’inerzia delle parti nel dedurre e produrre i mezzi istruttori, involgendo la compromissione del principio dispositivo delle prove, e perciò tale istanza può essere accolta solo se conforme alle condizioni legislative imposte dagli artt. 118,120 c.p.c. e 94 disp. Att. c.p.c., nonché sussistendo l'impossibilità della parte di acquisire autonomamente il suddetto documento, senza l'intervento del giudice.

Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza 26943/2024 Morbo di Alzheimer e rette di degenza. Le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del SSN laddove risulti in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente siano necessarie per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria.

Cassazione Civile - Sez. II - ordinanza 25820/2024 NO alle espressioni commerciali nella pubblicità sanitaria. È legittima la sanzione disciplinare irrogata ad un dentista che, operando sotto il nome di una società, a lui riconducibile e in realtà non autorizzata e inattiva, pubblicizzava la realizzazione di impianti, corone e protesi mobili, utilizzando termini - quali, per esempio, "servizio low cost" e "gratis" - tali da attrarre la clientela con costi molto bassi, incompatibili con la dignità e il decoro della professione.

Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 8343/2024 Covid: Consiglio di Stato conferma l'impossibilità di eseguire i tamponi nelle parafarmacie. Secondo il Consiglio di Stato, la normativa nazionale - diversamente da quanto sostenuto dalle parafarmacie - non viola i principi comunitari di libera concorrenza, libertà di stabilimento, libero accesso al mercato e non discriminazione, in quanto le parafarmacie “sono esercizi commerciali”, mentre le farmacie erogano l’assistenza farmaceutica e svolgono un “servizio di pubblico interesse” preordinato a garantire la tutela della salute.

 

 

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