Tar per il Lazio - Sezione seconda bis - Sentenza n. 02948 del 13 febbraio 2024
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Il DPR 487/1994 (art. 13, comma 2) sanciva l’obbligatorietà della redazione degli elaborati delle prove di concorso esclusivamente “su carta portante il timbro dell’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice”. Detta disposizione è stata modificata dal dpr 16 giugno 2023, n. 82 (art. 1, comma 1, lettera n, prevedendo la redazione degli elaborati “in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove”.
Un candidato ad un concorso pubblico che ha sostenuto la prova concorsuale in modalità cartacea, risultato escluso dalla graduatoria di merito, si è rivolto al Tar Lazio, chiedendo di accertare e dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati, e, per l’effetto, ordinare la fissazione di nuova data per lo svolgimento della prova della selezione pubblica in conformità del dpr 16.6.2023, n. 82 (quindi in modalità digitale e non su carta e penna).
Si è costituita in giudizio la pubblica amministrazione, sostenendo l’infondatezza del gravame, in quanto a suo parere il dpr 16 giugno 2023, n. 82 non vincolerebbe in alcun modo la pubblica amministrazione a svolgere le prove selettive per il tramite di strumenti informatici.
In merito il Tar Lazio ha osservato che sia l’esegesi testuale operata nel raffronto tra la precedente versione testuale della norma e quella attuale (che non include più l’avverbio “esclusivamente”), sia l’interpretazione sistematica in rapporto all’art. 1, comma 3, dpr 487/1994 a norma del quale è essenziale garantire lo svolgimento del concorso pubblico in modo da assicurarne l’imparzialità e l’efficienza rendendo possibile (e non doveroso) l’ausilio di sistemi informatici, inducono a condividere la tesi della pubblica amministrazione, secondo la quale, pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della Pubblica amministrazione e devono rispondere a logiche di razionalità e efficienza organizzativa.
Per il Tar, dunque, l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittima (anche se l’amministrazione è tenuta a motivare opportunamente circa la preferenza delle prove in detta modalità, dimostrandone la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto. Nel bando di concorso devono essere indicate le prescrizioni volte ad assicurare l’imparzialità e l’efficienza della procedura.
Ciò stante il Tar Lazio, sezione seconda bis, con sentenza del 13.02.2024, n. 02948, non ha ritenuto illegittima la scelta dell’amministrazione di ricorrere alla modalità cartacea per lo svolgimento della prova concorsuale e conseguentemente ha respinto l’istanza del ricorrente.