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10/09/2024

Conferimento incarico dopo 5 anni. Ordinanza della Cassazione Civile

Cassazione Civile - Sezione Lavoro - Ordinanza del 31 luglio 2024 n.21544

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Il Tribunale di Bari ha accolto la domanda di un dirigente sanitario in servizio presso un ospedale pugliese intesa ad ottenere la dichiarazione del suo diritto a vedersi attribuire incarichi di natura professionale di alta specializzazione in virtù del decorso di un quinquennio di servizio e dopo avere ottenuto una valutazione positiva.

L’Ospedale pugliese ha proposto appello che la Corte d’Appello, nel contradditorio delle parti, ha accolto.

Il dirigente sanitario ha allora proposto ricorso per cassazione, evidenziando la violazione dell’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’interpretare tale norma nel senso che, con riferimento all’attribuzione degli incarichi, sussisterebbe la discrezionalità tecnico amministrativa dell’ospedale, mentre l’attribuzione dell’incarico di cui all’art. 27 del CCNL di settore, sarebbe stato per la pubblica amministrazione doverosa (l’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, in riferimento alle funzioni, ha sostituito la precedente dizione “possono essere attribuite” con quella nuova “sono attribuite funzioni”, evidenziando con ciò la portata non discrezionale, ma obbligatoria del conferimento del relativo incarico di cui all’art. 27, lett. c) del CCNL di settore.

Ad avviso della Cassazione, però, pure in tale nuova formulazione, l’attribuzione delle funzioni più qualificate rimane una mera possibilità.

L’art. 15 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede infatti che gli incarichi siano conferiti “compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale e ciò esclude – evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi – che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei sanitari valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative -di merito – della pubblica amministrazione.

Inoltre, la contrattazione collettiva, nel regolare le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendali di criteri e di procedure per l’affidamento, il che è palesemente in contrasto con un’attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno degli incarichi di cui al citato art.27.

Non diversamente anche l’ultima contrattazione di cui al CCNL 19 dicembre 2019 ripropone il vincolo finanziario organizzativo (art. 19, comma 1) che inevitabilmente condiziona l’ambito di effettiva conferibilità degli incarichi - non a caso affiancata anche da regole di selezione – pur se in un assetto che intenderebbe realizzare – con linea che ha le caratteristiche dell’indirizzo e non dell’obbligo – l’attribuzione dopo il quinquennio di incarichi diversi e maggiore rilievo professionale.

Pertanto, anche l’art. 18,comma 2, del CCNL 19 dicembre 2019, ove si dice che ”ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base va inscritto, come anche la normativa contrattuale precedente, nel contesto della disponibilità finanziaria ed organizzativa degli incarichi di cui all’art. 19 del medesimo CCNL, con quanto ancora ne deriva in ordine alla non necessità, qualora non vi siano posti disponibili, di conferimento di quella tipologia di incarichi dirigenziali.

Ad avviso della Cassazione civile quanto sopra esclude che si possa assecondare l’assunto del ricorrente in ordine ad un’obbligatorietà di conferimento dell’incarico, che non è nel dato normativo complessivamente inteso, per cui il ricorso viene rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta specializzazione, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico non è obbligatorio, ma è condizionato dall’esistenza di posti disponibili (secondo l’assetto organizzativo dell’ente fissato dall’atto aziendale), alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva”.

Commento aggiuntivo

Questa ordinanza della Suprema Corte, anche richiamando la specifica normativa contenuta nel CCNL 19.12.2019, ribadisce che il conferimento di un incarico di alta specializzazione ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva non è obbligatorio, ma è condizionato dall'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale).

In effetti l'art. 18 del CCNL 19.12.2019, al comma 2, pur prescrivendo che a tutti i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è conerito un incarico diverso dall'incarico professionale di base, quando elenca la tipologia dei vari incarichi usa una terminologia possibilista e non perentoria, ciò che può condurre in errore: "l'incarico professionale di di alta specializzazione ecc. ... è conferibile ai dirigenti che abbiamo maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico".

Il successivo CCNL del 23.1.2024 (quello ora vigente), in proposito, su richiesta l'Anaao usa tutt'altra terminologia: "per i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità.... deve essere conferito... una delle tipologie di incarico diverso dall'incarico professionale di base".

E' auspicabile, nonchè ragionevolmente prevedibile, che eventuali prossime decisioni della giurisprudenza, non possano non tener conto dell'evoluzione normativa in matria e che, conseguentemente, cessi di avere efficacia l'orientamento negativo assunto in proposito dall'autorità giudiziaria.

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