Aran – Parere del 12/06/2024 – Asan119a
TRIENNIO 2019-2021 – CCNL AREA SANITA’ 23.1.2024 - Al fine del riconoscimento dell’indennità di esclusività di cui all’art. 64 del CCNL Area Sanità 2019-2021 l’esperienza professionale/anzianità di servizio necessaria per il conferimento dell’incarico professionale, indicata all’art. 22 del citato CCNL è comprensiva anche di quella maturata presso le strutture accreditate con il SSN?
ARAN:
Si conferma che, in considerazione della nuova formulazione dell’art. 22, comma 5 del CCNL in oggetto, a decorrere dal 24.1.2024 nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, può essere considerata anche l’anzianità di servizio maturata presso gli ospedali privati accreditati.
Diversamente, ai sensi dell’art. 64 dello stesso CCNL ai fini del passaggio alle fasce superiori dell’indennità di esclusività non è possibile computare l’esperienza maturata presso gli ospedali accreditati. Infatti, l’art. 64, comma 2, del CCNL 2019-2021, stabilisce che, ai fini dell’attribuzione della fascia di indennità di esclusività, occorre considerare l’effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.