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23/04/2024

Dimissioni e ferie non godute: sentenza Cassazione

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Cassazione Civile - Sezione lavoro - Ordinanza n. 32807 del 27 novembre 2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dirigente sanitario, all’atto della cessazione dal servizio, ha agito nei confronti dell’azienda sanitaria datrice di lavoro rivendicando il diritto all’indennità sostitutiva per n. 157 giornate di ferie non godute.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno però respinto la sua istanza, evidenziando che tale indennità fosse in parte prescritta e in parte rinunciata con le dimissioni del lavoratore, a causa del divieto di monetizzazione previsto dalla legge n. 135 del 2012.

L’interessato si è pertanto rivolto alla Suprema Corte di Cassazione che, investita del caso, ha chiarito che il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi è destinato a contrastare gli abusi, senza nuocere al lavoratore incolpevole, per cui le dimissioni del lavoratore non possono assumere nessun valore di rinuncia all’indennità sostitutiva delle ferie.

Ad avviso della Suprema Corte la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire; iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Incombe al datore di lavoro fornire tali prove.

Nella fattispecie non risulta che l’asl datrice di lavoro abbia soddisfatto questo onere probatorio, per cui la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27.11.2023, n. 32807, in accoglimento del ricorso prodotto dall’interessato, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello, in diversa composizione.

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