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26/03/2024

La soglia di sbarramento nella preselezione per gli ammessi alle prove scritte è legittima

Il commento di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria, alla Sentenza del Tar Lazio (Sezione Seconda stralcio) del 31 ottobre 2023, n. 16195

Un’amministrazione pubblica ha indetto un pubblico concorso per la copertura di posti vacanti nella pianta organica inserendo nel bando una soglia di sbarramento per la quale sarebbero stati ammessi alle prove scritte un determinato numero massimo di candidati che avrebbero superato  una prova pre-selettiva, anche questa da raggiungere con un punteggio minimo prestabilito.

Un candidato partecipante alla procedura concorsuale in argomento che ha superato la prova pre-selettiva, classificandosi però oltre il numero massimo da ammettere alle successive prove scritte, ha ritenuto ricorrere al Tar Lazio chiedendo in via cautelare l’annullamento della determina di mancata ammissione alle prove scritte, assumendo l’illegittimità della richiamata previsione del bando per violazione dell’art. 7, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione pubblica.

L’istanza cautelare è stata respinta dal Tar Lazio che ha ritenuto che rientri nella discrezionalità dell’amministrazione il potere di prevedere, in caso di numero elevato di candidati, una prova preselettiva, funzionale ad assicurare una maggiore speditezza delle prove concorsuali e conseguentemente l’efficacia dell’azione amministrativa e il buon andamento.

La causa è stata successivamente trattata in udienza pubblica ed il Tar Lazio ha giudicato infondato il ricorso sulla base delle considerazioni già espresse dalla sezione in sede cautelare.

Il Tar Lazio ha evidenziato che la giurisprudenza (anche del Tar Lazio) è consolidata nel ritenere che ammettere alla prova scritta solo i candidati che abbiamo ottenuto un punteggio pari a quello dell’ultimo candidato collocatosi in posizione utile nella graduatoria non appare di per sé censurabile, rispondendo alla specifica finalità alla quale è strumentale la prova preselettiva.

Lo svolgimento di una prova preselettiva è considerato dalla prevalente giurisprudenza come non irragionevole, ma anzi necessario per assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, attesa, tra le altre cose, la necessità di gestire un numero elevato di aspiranti e la necessità di verificare immediatamente nei concorrenti il possesso delle capacità minime necessarie per svolgere il successivo percorso.

Ciò stante il Tar Lazio (sezione seconda stralcio), con sentenza del 31 ottobre 2023, n. 16195, ha respinto il ricorso del predetto concorrente.

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