Tribunale di Genova - sentenza n. 761/2023 Guardia notturna fuori da orari di lavoro va compensata come straordinario. Il servizio di guardia è obbligatorio per tutti i dirigenti con esclusione di quelli di struttura complessa e la guardia deve essere svolta nel normale orario di lavoro. I servizi di guardia eventualmente espletati al di fuori del normale orario di lavoro devo essere compensati come lavoro straordinario, oppure nelle forme di riposo compensativo fruibile a domanda del dirigente entro il mese successivo.
Cassazione Lavoro - ordinanza n. 2913/2024 Rivalutazione annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio. L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato o di quello autonomo, perché non può essere ravvisata una relazione di scambio tra tale attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi in quanto questi emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati e non costituiscono il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali sono rivolte al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante. Pertanto, il termine di prescrizione del credito de quo è decennale
Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 3267/2024 Risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale. L'azione proposta dai prossimi congiunti, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale nei confronti della struttura sanitaria ritenuta responsabile della morte del proprio parente, è qualificabile in termini di azione di responsabilità extracontrattuale, nel senso della non configurabilità di alcun rapporto contrattuale diretto. Ne consegue che, qualificato l'illecito, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta non è quello ordinario quinquennale, ma il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo.
Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 35998/2023 Danno da perdita anticipata della vita risarcibile iure proprio agli eredi. In ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico.