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20/02/2024

Parere Aran. Alpi: confermata l’unicità del fondo di perequazione

Parere Aran Asan114b del 14 febbraio 2024

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

A seguito del seguente quesito: Come deve interpretarsi l’articolo 90, comma 2, lett. i) che stabilisce che “un’ulteriore quota della tariffa da attribuire ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. d) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) così come previsto dall’art. 5, comma 2, lett. e) del DPCM del 27/3/2000”, atteso che il DPCM 27/3/2000 all’art. 5, comma 2, lett. e) prevede espressamente che “i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell’attività libero professionale, al netto delle quote a favore dell’azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie”? Deve essere mantenuto un unico fondo per la ripartizione di tali somme?

con parere ASAN114B del 14 febbraio 2024 l’ARAN ha precisato quanto segue:
“Il DPCM in esame è entrato in vigore in un periodo in cui il personale degli enti ed aziende del servizio sanitario nazionale erano riconducibili a due aree di contrattazione separate, e più precisamente:
-           l’ex Area III, nella quale rientravano i dirigenti del ruolo sanitario diversi dai profili medico e veterinario, nonché i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo
-           l’Area IV nella quale rientravano i dirigenti medici e veterinari del ruolo sanitario.

A seguito della riduzione e conseguente riorganizzazione dei comparti di contrattazione per effetto del D.Lgs. 150/2009 la dirigenza sanitaria medica e veterinaria e la dirigenza sanitaria non medica sono confluite in un unico comparto di contrattazione; le norme contrattuali inoltre, a decorrere dalla tornata 2016-2018 hanno previsto l’applicazione comune dei diversi istituti nonché l’unificazione di fondi contrattuali.
Alla luce della mutata ripartizione del personale dirigente del ruolo sanitario, ora unitario, da quello dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, anche i diversi istituti devono essere unificati. Fra questi ultimi, rientra il c.d. “fondo di perequazione” in quanto non sono più presenti le suddivisioni interne al ruolo sanitario che conseguentemente è oggi unico per tutti i profili dirigenziali sanitari”.

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