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13/02/2024

Guardia notturna fuori da orario lavoro, deve essere compensata come straordinario

Tribunale di Genova – Sezione Lavoro – Sentenza del 3/10/2023, n. 761

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dirigente sanitario, in servizio presso un ospedale ligure, si è rivolto al Tribunale per ottenere da parte dell’ente la retribuzione delle prestazioni effettuate nello svolgimento dell’attività di guardia notturna e festiva in regime di lavoro straordinario.

L’ente si era opposto a tale richiesta sostenendo che le ore di straordinario per turni di guardia notturna o festiva devono essere usate prioritariamente per soddisfare il debito orario mensile ancora prima del servizio di lavoro istituzionale.

Ad avviso del Tribunale, però, la conseguenza di tale interpretazione sarebbe di fatto l’eliminazione dell’istituto del lavoro straordinario legato ai turni di guardia, ciò in contraddizione con i principi espressi dalla contrattazione collettiva.

Il Tribunale si è inoltre riferito a vari pronunciamenti giudiziari, come quello della Suprema Corte che ha reiteratamente affermato che in linea di massima la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, ma che per i turni di guardia notturni e festivi spetta il compenso per lavoro straordinario.

La Corte di Cassazione ha quindi più volte chiarito che, in base al vigente quadro normativo, risulta evidente che le guardie espletate fuori dal normale orario di servizio hanno una specifica disciplina contrattuale che prevede la compensazione a domanda con riposi sostitutivi o la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.

Il Tribunale di Genova, sez. lavoro, con sentenza del 3.10.2023, n. 761 ha pertanto accolto il ricorso del predetto sanitario affermando che il servizio di guardia è obbligatorio per tutti i dirigenti (esclusi quelli di struttura complessa) e che la guardia deve essere svolta nel normale orario di lavoro ed i servizi di guardia eventualmente espletati al di fuori del normale orario di lavoro  devono essere compensati come lavoro straordinario oppure nelle forme del riposo compensativo fruibile, a domanda del dirigente, entro il mese successivo.

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