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30/01/2024

Annullato concorso per biologi nel profilo del comparto: accolto il nuovo ricorso Anaao

Tar Friuli Venezia Giulia – Sentenza n. 27 del 11 gennaio 2024

L’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina – ASUGI ha indetto un concorso pubblico per n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – biologo (Area dei professionisti della salute e dei funzionari del CCNL del comparto sanità 2.11.2022).

Di fronte a questa ennesima illegittima indizione di un concorso per biologo nel profilo professionale del comparto, Anaao Assomed ha impugnato gli atti avanti al Tar.

Il Tar ha premesso che la questione giuridica concernente l’inquadramento contrattuale dei biologi (e dei chimici) è stata già diffusamente affrontata dalla giurisprudenza e che sia i TT.AA.RR. che il Consiglio di Stato (tanto in sede consultiva che in quella giurisdizionale) si sono espressi nel senso che trattasi di dirigenti che appartengono alle cosiddette professioni sanitarie e che sono, quindi, illegittimi i bandi indetti dalle AASSLL (ma anche dalle Aziende ospedaliere e dalle ARPA) per collaboratore tecnico professionale – cat. D).

Il bando impugnato, non dissimilmente rispetto a quelli annullati dalla costante giurisprudenza, associa illegittimamente la figura del biologo al profilo del collaboratore tecnico professionale, in realtà inesistente nel nostro ordinamento per tale figura professionale, in quanto non prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento.

I biologi (ed i chimici) inseriti nel SSN, così come nelle ARPA, appartengono esclusivamente all’ambito della dirigenza sanitaria di cui agli artt.15 e 18 del d.lgs. n. 502/1992 e specificamente delle professioni sanitarie ex art. 4, comma 1, legge n. 3/2018, per cui l’accesso alla figura professionale del biologo deve seguire le regole sancite dai DD.PP.RR. n. 483 e 484/1997.

Il Tar, sottolineato inoltre che il nuovo CCNL del comparto sanità del 2.11.2022 nulla ha innovato sul punto, con sentenza dell’11.1.2024, n. 27 ha annullato il concorso in argomento.

Il Tar ha altresì disposto che le spese di lite seguano la soccombenza e quindi poste a carico dell’azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, tenuta a rimborsare altresì il contributo unificato.

Da segnalare anche l’importante decisione del TAR di accollare le spese di giudizio a carico degli enti che insistono, come nella fattispecie, ad emanare atti concorsuali che il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi sull’argomento ne dimostra già in partenza la chiara illegittimità.

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