News
16/01/2024

Visite fiscali: INPS applica le stesse fasce orarie al pubblico e al privato

Intervento INPS n.4640 del 22.12.2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

L’INPS ha recepito la sentenza del Tar Lazio n. 16305/2023 che aveva rilevato una illegittimità, nonché una discriminazione, nelle regole per le visite fiscali dal momento che per i dipendenti pubblici erano previste delle fasce di reperibilità di 7 ore, contro le 4 dei lavori del settore privato.

Per i dipendenti pubblici, infatti, la reperibilità era prevista per tutta la settimana, comprese festività, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 17 alle 19.00, mentre per il settore privato la reperibilità è prevista dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Dal 2024 le fasce di reperibilità diventano uniche, applicate sia ai dipendenti privati sia ai lavoratori del pubblico impiego: la mattina dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19.

L’art.10 del decreto legge 15.9.2000 elenca le terapie che dispensano dalla reperibilità. I giorni di malattia esenti da visita fiscale sono quelli del ricovero, anche in day hospital, per eseguire la terapia.

In generale non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per:
- malattie gravi (per seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale)
- infortunio sul lavoro
- patologie per causa di servizio
- gravidanza a rischio
- ricovero ospedaliero
- eventi morbosi connessi all’invalidità attestata

La circolare INPS n. 95/2016 definisce quando un lavoratore può considerarsi esonerato dalle visite fiscali dell’INPS, individuando le patologie che ne danno diritto: “patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria” – “stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Le sanzioni previste per il lavoratore nel caso di assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilità, o nel caso di impossibilità all’accesso o al controllo, sono pari alla decurtazione della retribuzione nella misura del 100% per i primi 10 giorni di patologia e del 50% per le giornate successive.

Il lavoratore ha comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione valida per la sua assenza immotivata come ad esempio l’allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni (in questi casi occorre comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione preventiva).

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it