Cassazione Civile - Sezione lavoro – Sentenza n. 22564 del 26 luglio 2023
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Ad una lavoratrice, con figlio di età inferiore a tre anni, erano stati imposti dal datore di lavoro dei turni notturni. La predetta si era pertanto rivolta al Giudice del lavoro che aveva sancito il suo diritto all’esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età del figlio ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001.
La sentenza del Giudice del lavoro era stata appellata, ma la Corte territoriale aveva confermato la sentenza del primo giudice, evidenziando che l’esonero sopraindicato è da applicare alla generalità delle lavoratrici madri indipendentemente dal settore di operatività.
Il datore di lavoro ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello avanti la Cassazione civile, sostenendo che la direttiva 92/85/CE ha imposto agli stati membri di vietare il lavoro notturno nel periodo successivo alla gravidanza per i sette mesi dopo il parto e che, conseguentemente, l’arco temporale che va dal compimento dell’anno a quello dei tre anni del bambino non è soggetto ad alcuna limitazione nell’adibizione al lavoro notturno.
I motivi di ricorso sono stati però dichiarati infondati dalla Cassazione civile, evidenziando che il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 53 prevede, al comma 1, il divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Al comma 2 della citata norma, poi, alla lettera a) si dispone che la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa non sono obbligati a prestare lavoro notturno.
La Suprema Corte ha precisato trattarsi di disposizione che appresta una tutela aggiuntiva per assicurare una presenza genitoriale durante la notte al minore per il periodo di tempo che intercorre tra il compimento dell’anno di età, limite del divieto di adibizione a lavoro notturno, e fino al compimento dei tre anni di vita del bambino. Analoga tutela è assicurata anche alla lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia. La norma in sostanza individua una serie di situazioni meritevoli di attenzione rispetto alle quali è apprestata una particolare tutela che si realizza con l’attribuzione della facoltà di sottrarsi al lavoro durante l’orario dalle 24.00 alle 6.00 del mattino.
Per tali ragioni la Cassazione civile ha condiviso e confermato la sentenza della Corte d’Appello e, con sentenza del 26.7.2023 n. 22564 ha respinto il ricorso del datore di lavoro.
26 Novembre 2024
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