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11/12/2023

Scorrimento graduatorie concorsi. Sentenza del Tar Campania

Tar della Campania – Sezione quinta – Sentenza del 27 giugno 2023, n. 3870

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Una pubblica amministrazione, per la copertura di posti vacanti nella propria pianta organica, aveva in un primo momento deciso di ricorrere allo scorrimento di graduatorie vigenti presso altra amministrazione che, a tale scopo aveva fornito gli estremi dei candidati utilmente collocati in graduatoria.

Senonché, in forza della ritenuta non omogeneità tra i profili professionali tra i posti messi a concorso e quelli da ricoprire (in tesi, in quanto l’uno part-time e l’altro full-time), tale pubblica amministrazione ha deliberato di revocare l’adesione alla graduatoria dell’altra amministrazione.

Avverso la preindicata revoca hanno presentato ricorso al Tar i candidati utilmente collocati nella graduatoria soprarichiamata, sostenendo che la stessa graduatoria riguarda posizioni del tutto omogenee rispetto a quelle da ricoprire, a nulla rilevando, ai fini del giudizio di equivalenza delle figure professionali poste a concorso, la circostanza che l’assunzione era stata prevista a tempo parziale e non a tempo pieno (le regole speciali per procedere allo scorrimento della graduatoria richiedono che la graduatoria da utilizzare riguardi posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, curando altresì di dettare i parametri per la verifica dell’equivalenza, individuati, in particolare, in eventuali titoli di studio necessari per la copertura del ruolo, nelle competenze e nelle materie d’esame previste.

Il Tar della Campania ha osservato che l’atto impugnato muove dalla ritenuta disomogeneità tout court dei posti a tempo parziale rispetto ai posti da ricoprire con contratti di lavoro a tempo pieno, sebbene gli stessi siano incontestatamente afferenti alla medesima categoria nonché qualifica e profilo professionale.

Tale affermata disomogeneità, ad avviso del Tar, è del tutto erroneamente addotta, atteso che nel caso di contratto di lavoro part time (sebbene la prestazione si articoli in un numero di ore inferiore al tempo pieno) l’oggetto della prestazione lavorativa resta il medesimo, nulla mutando rispetto a professionalità, competenza e preparazione richieste per coprire lo specifico profilo lavorativo, fermo restando l’incidenza su un piano meramente quantitativo, afferente alla concreta articolazione temporale della prestazione. Il Tar ha anche soggiunto che la possibilità di mutamento in tempo pieno del rapporto di lavoro part-time (e viceversa) costituisce sviluppo naturale di tale figura contrattuale, legato a contingenze di tipo organizzativo e/o finanziario, che riguardano per lo più l’ente e che certamente esulano da aspetti connessi all’oggetto della prestazione lavorativa e ai requisiti richiesti per poter ricoprire quel determinato profilo professionale, nell’ambito della categoria contrattuale di appartenenza. Ciò trova conferma nella circostanza che il passaggio da part-time a full-time concerne una mera modificazione quantitativa delle ore lavorate dedotte in contratto, senza che si verifichi novazione del rapporto lavorativo, restando identico l’inquadramento professionale e la categoria di appartenenza.

Il Tar ha pertanto ritenuto condivisibile il principio per cui, affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto reso disponibile, è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento del contratto collettivo nazionale, potendosi prescindere da ulteriori elementi di dettaglio, e specialmente dall’organizzazione temporale del rapporto di lavoro.

Il Tar della Campania, con sentenza del 27.6.2023 n. 3870, ha pertanto accolto il ricorso suindicato, annullando la revoca dell’adesione all’utilizzo della graduatoria di merito, utilizzo che è pertanto da ritenersi del tutto legittimo.

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