Il Tar ha ritenuto condivisibile il principio per cui, affinché una graduatoria possa essere utilizzata per la copertura di un posto reso disponibile, è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le cate-gorie professionali di inquadramento del contratto collettivo nazionale, potendosi prescindere da ulte-riori elementi di dettaglio, e specialmente dall’organizzazione temporale del rapporto di lavoro.