Un dipendente pubblico ha presentato istanza per ottenere un trasferimento ai sensi dell’art. 33 legge 104/1992 presso altra sede di servizio per assistere la nonna disabile. L’amministrazione di appartenenza ha però rigettato la sua richiesta per l’esistenza di altri familiari in grado di assistere il congiunto e per evitare una scopertura organica nella sede di attuale assegnazione. Il Consiglio di Stato ha ribadito la decisione dell’Azienda.