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27/11/2023

Richiesta trasferimento per assistere disabile. Sentenza Consiglio di Stato

Consiglio di Stato – In sede giurisdizionale (Sezione seconda) - Sentenza n. 6080 del 21 giugno 2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dipendente pubblico ha presentato istanza per ottenere un trasferimento ai sensi dell’art. 33 legge 104/1992 presso altra sede di servizio per assistere la nonna disabile.
L’amministrazione di appartenenza ha però rigettato la sua richiesta per l’esistenza di altri familiari in grado di assistere il congiunto e per evitare una scopertura organica nella sede di attuale assegnazione.
Il predetto si è opposto avanti al Tar che ha accolto il ricorso, limitatamente però alla richiesta di permessi mensili ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, mentre per quanto al trasferimento il Tar ha osservato che va tenuta presente la presenza di altri familiari, residenti in località più vicina e non oggettivamente impossibilitati a fornire la dovuta assistenza ed inoltre, in relazione alle esigenze di servizio, pur in assenza di una valutazione comparativa con la sede di auspicata destinazione, il deficit di organico della sede di provenienza è talmente rilevante da giustificare di per sé il diniego.
Avverso la pronuncia negativa del TAR l’interessato si è appellato al Consiglio di Stato, lamentando che Il Tar, rispetto alle motivazioni del diniego, non ha tenuto conto del suo particolare vincolo con la nonna cosicché tra i parenti costituisce la figura più significativa. Oltretutto ha dedotto che gli altri parenti sarebbero indisponibili.
Per quanto attiene il deficit di organico della sede di provenienza il predetto censura la mancata comparazione tra le esigenze delle due sedi ed il modo erroneo con cui sarebbe stata valutata l’esigenza della sua attuale assegnazione.
Il Consiglio di Stato, per quanto riguarda la presenza di altri familiari che possono prendersi cura della disabile, ha osservato che la sentenza impugnata ha fatto correttamente riferimento alla presenza nella stessa città di due figlie di età non avanzata che non presentano condizioni che impediscano la possibilità di accudimento della loro madre e che con la nonna disabile convivono i figli minori dell’appellante, circostanza da cui si ricava che, non potendo soggetti minori accudire un’anziana disabile, anche la moglie dell’appellante, pur residente altrove anagraficamente, vive nell’appartamento che ospita la disabile. Ad avviso del Consiglio di Stato la convivenza della moglie dell’istante e la presenza delle figlie della disabile giustificano la decisione dell’amministrazione di non considerare integrato il primo presupposto necessario per l’accoglimento della richiesta.
Conseguentemente, venuto meno il primo requisito, non è necessario per il Consiglio di Stato approfondire le censure sollevate riguardo al secondo presupposto (mancata comparazione tra le esigenze delle due sedi).
Ciò stante il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, con sentenza del 21 giugno 2023, n. 6080, ha respinto il ricorso dell’appellante.

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