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21/11/2023

Retribuzione congedo parentale. Parere Aran

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

I primi trenta giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero anche se fruiti oltre la soglia anagrafica dei 6 anni del bambino, e comunque entro i 12 anni di vita.

Così si esprime l’Aran in un parere reso a un ente del Comparto Funzioni Locali con riferimento al beneficio contrattuale contenuto all’art. 45, comma 3, del contratto del 16 novembre 2022, che prevede la retribuibilità per intero dei primi trenta giorni di congedo parentale goduto alternativamente tra i genitori.

Le riserve dell’ente nascevano dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 359, della legge 197/2022) al comma 1 dell’articolo 34 del d.lgs 151/2001, in vigore dal 1.1.2023, che ha introdotto il congedo parentale all’80% Nella fonte legale, il trattamento economico dell’80% è condizione di miglior favore riconoscibile solo se fruito entro i 6 anni di vita del bambino.

Il dubbio nasceva proprio da questo, sorto in seno ad una modifica del Testo Unico della Maternità e della Paternità che ha introdotto un mese di congedo parentale all’80% solo se goduto, in via alternativa tra i genitori, entro i 6 anni di vita del figlio.

La Funzione Pubblica, con parere del marzo 2023, ha chiarito che il congedo parentale all’80% non integra un trattamento riconoscibile ai pubblici dipendenti giacché gli stessi godono di un beneficio economicamente più gratificante, quello del 100% per il primo mese di congedo parentale. Il beneficio contrattuale, di fatto, assorbe il congedo parentale all’80% che non si applica quindi al pubblico impiego.

Rimaneva ancora da chiarire se la soglia anagrafica dei 6 anni del figlio fosse di ostacolo alla retribuibilità per intero dei primi trenta giorni di congedo parentale.

Così non è. I chiarimenti dell’Agenzia muovono dal rinvio dinamico alle previsioni contenute all’articolo 32 del dlgs 151/2001.

Il rinvio dinamico, precisa l’Aran, permette di retribuire al 100% i primi 30 giorni di congedo parentale ogni qualvolta l’articolo 34 del d.lgs. 151/2001 riconosca la possibilità di erogare l’indennità prevista, a oggi fino al dodicesimo anno di vita del figlio.

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