News
06/11/2023

Attività extraistituzionale non autorizzata: sentenza della Corte dei Conti

Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale Lombardia - Sentenza n. 97 del 25 maggio 2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Una pubblica dipendente aveva svolto attività extraistituzionale senza l’autorizzazione dell’ente di appartenenza, così come prescritto dall’articolo 53, comma 7 del d.lgs. 165/2001.

La Procura regionale della Corte dei Conti ha pertanto convenuto in giudizio la predetta chiedendone la condanna a restituire tutte le somme percepite per l’esercizio dell’attività non autorizzata, a titolo di risarcimento del danno erariale ex art. 53, comma 7 bis del d.lgs. n. 165/2001, con maggiorazione di rivalutazione e interessi.

La Corte dei Conti – sezione giurisdizionale Lombardia, ha ritenuto che nella specie ricorre la violazione dell’art. 53, comma 7 bis d.lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 42, lett. d) della L. n. 190/2012, con la conseguente responsabilità erariale tipizzata e quindi l’illecito, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, essendo viziato il procedimento per la formazione dell’autorizzazione ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001.

Ad avviso della Corte dei Conti sussiste l’elemento oggettivo dell’illecito suddetto ovvero l’aver svolto attività extraistituzionale in difetto di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza e non aver riservato a questa amministrazione le somme percepite.

In conclusione la convenuta è stata condannata al pagamento dell’intera somma per cui è stata citata, pari ad euro 66.592,00.

Tale importo va maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulla somma così rivalutata.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it