Consiglio di Stato - Sentenza n. 4873 del 16 maggio 2023
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Come è noto l’articolo 4, comma 3, del d.l. 101/2013 subordina l’avvio di nuove procedure concorsuali all’assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti relative alle professionalità necessarie.
In proposito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha espresso il principio secondo cui è doveroso prendere atto dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide al momento dell’indizione del nuovo concorso, motivando circa le modalità poi prescelte per il reclutamento.
Avute presenti le suindicate disposizioni un’amministrazione pubblica ha indetto un nuovo concorso pubblico, pur in presenza di una graduatoria ancora valida.
Un concorrente idoneo nella graduatoria ancora valida si è doluto avanti al Tar per il mancato scorrimento della graduatoria.
Il Tar ha respinto il ricorso di detto concorrente in quanto la pubblica amministrazione ha motivato la necessità di un nuovo concorso per sopravvenuti mutamenti nella normativa oggetto delle prove d’esame.
Avverso la sentenza del TAR il predetto ha proposto ricorso avanti il Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha premesso che, nonostante il favor riconosciuto dall’ordinamento allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, l’indizione di una nuova procedura concorsuale risulta sempre possibile allorquando ricorrano giustificate ragioni.
Ad avviso del Consiglio di Stato va esaminata alla luce dei principi dettati con la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 28 luglio 2011, n. 14, riguardo alla scelta tra la indizione di un nuovo concorso e la chiamata per scorrimento degli idonei in graduatorie ancora efficaci.
Una volta stabilito di procedere alla provvista del posto l’amministrazione sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso. L’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso. Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione.
La riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento della graduatoria preesistente non è assoluta e incondizionata, essendo giustificabile la scelta di procedere all’indizione di una nuova procedura concorsuale, in luogo dello scorrimento delle graduatorie pregresse; ciò in quanto la preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali recede in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario.
Nella fattispecie la scelta dell’amministrazione di indire un nuovo bando è stata adeguatamente giustificata, per cui il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4873 del 16 maggio 2023, ha respinto il ricorso suindicato.