La Cassazione ha stabilito che:- la quota del 5% introdotta dal d.l. n. 158 del 2012 è una delle voci di costo che compone la tariffa da applicare all’utenza e non un importo da ricavare dal compenso del professionista, il quale ultimo costituisce semplicemente il parametro per calcolare tale ulteriore voce della tariffa;- le Aziende Ospedaliere non possono applicare la trattenuta del 5% in assenza di accordi collettivi aziendali di rideterminazione delle tariffe ALPI, sottoscritti in epoca successiva all’entrata in vigore della norma.