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03/10/2023

Graduatoria concorsi: valutazione dei titoli. Sentenza del Tar Lazio

Tar del Lazio – Sentenza n. 7820 del 9/5/2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Una pubblica amministrazione ha approvato la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di alcuni dirigenti procedendo, altresì alla nomina dei vincitori della medesima procedura concorsuale.

Un concorrente non utilmente collocato nella sopraindicata graduatoria ha prodotto ricorso al Tar del Lazio, chiedendo l’annullamento degli esiti della selezione, lamentando, in estrema sintesi, la mancata valutazione da parte della Commissione dei titoli presentati.

In particolare, il predetto ha lamentato la mancata valutazione di alcuni titoli indicati nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, redatto secondo le indicazioni contenute nel bando di concorso.

Tali titoli, come si evince da una nota con cui l’Amministrazione ha riscontrato una richiesta di chiarimenti inoltrata dall’interessato, nonché in base a quanto illustrato in giudizio, non sono stati valutati perché non allegati in originale o in copia conforme, bensì dichiarati nel c.v.

Il ricorrente ha quindi evidenziato la violazione delle previsioni della lex specialis e del d.p.r. 445/2000, posto che la mancata allegazione non avrebbe dovuto comportare l’impossibilità di valutazione dei titoli, ferma altresì la doverosità del soccorso istruttorio.

Il Tar del Lazio ha ritenuto fondati i motivi di ricorso alla luce delle specifiche previsioni del bando e della documentazione in atti.

In particolare il Tar ha rilevato che il bando della selezione testualmente precisava che anche quanto dichiarato nel curriculum vitae era oggetto di valutazione. Risulta pertanto proprio dalle espresse previsioni della lex specialis che quanto dichiarato nel curriculum vitae doveva essere oggetto di valutazione (d’altro canto, ragionando diversamente, sfuggirebbe la ratio della stessa allegazione del cv da parte dei candidati, peraltro da datarsi e sottoscriversi con assunzione di responsabilità da parte del dichiarante).

Ad avviso del Tar non è convincente la tesi sostenuta dall’Amministrazione per cui quanto dichiarato nel c.v. potesse servire (esclusivamente, sembra intendersi) a valutare il profilo globale del candidato, posto che tale finalità non necessariamente impediva di valutare i titoli rilevanti ivi dichiarati nelle forme previste.

Il Tar ha pure evidenziato che ormai da tempo la giurisprudenza ammette il soccorso istruttorio anche nelle procedure concorsuali per la regolarizzazione (non la integrazione) delle domande, come sarebbe stato nella specie, poiché i titoli erano già stati chiaramente e puntualmente dichiarati dal candidato nel curriculum vitae in piena evidenza (si trattava, pertanto, in ipotesi, di un mero errore di forma nella presentazione della domanda, ferma la completezza delle dichiarazioni del candidato sui titoli posseduti; il che comporta che l’Amministrazione ben avrebbe potuto richiederne la copia senza ledere la par condicio (bensì, semmai, tutelandola).

Il Tar del Lazio, con sentenza del 9 maggio 2023, n. 7820 ha pertanto accolto il ricorso del suindicato concorrente.

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