Aran – Orientamenti applicativi - CSAN120 del 17/04/2023
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
E’ stato chiesto all’ARAN di conoscere qual è la corretta modalità di calcolo della tredicesima mensilità prevista dall’art. 96 del CCNL 2019-201, in particolare con riferimento al servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno di cui al comma 4, alla mancata spettanza di cui al comma 5 e alla riduzione di cui al comma 6.
L’ARAN, con il parere summenzionato, ha precisato che il calcolo deve essere effettuato considerando che il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa. Pertanto, nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno e nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato.
Per i periodi temporali di assenza di cui al comma 5 (periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico) il rateo giornaliero della tredicesima mensilità non spetta.
Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economico di cui al comma 6, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
26 Novembre 2024
22 Novembre 2024