Aran – Parere Asan80 del 22/12/2022
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
È stato chiesto all’ARAN se sia possibile l’erogazione della retribuzione di risultato in forma di acconto per la Dirigenza Area Sanità.
Con parere del 22.12.2022 ASAN80 ha confermato il principio generale enunciato nel parere ARANFL52b con riferimento alla dirigenza PTA, da ritenersi applicabile anche alla dirigenza sanitaria.
Le norme contrattuali di riferimento per l’area sanitaria sono infatti sia l’art. 58, comma 2 sia l’art. 93 commi 2 e 4 e non prevedono acconti, correlando l’erogazione della retribuzione di risultato alla valutazione, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione da adottarsi in conformità agli artt. 4 e 15 e seguenti del d.lgs. 150/2009 nonché dal Capo VIII di cui al Titolo III intitolato “Verifica e valutazione dei dirigenti”.
Per completezza si ritiene opportuno riportare di seguito il richiamato parere AFL52a (riferito alla dirigenza PTA) applicabile comunque anche alla dirigenza sanitaria: “La previgente disciplina relativa alle modalità di erogazione della retribuzione di risultato disciplinata dal combinato disposto dell’art. 62, comma 8 del CCNL 5.121996 e dell’art. 11, comma 4 del CCNL 5.7.2006 è stata disapplicata in via generale dall’art. 96, comma 2 del CCNL 17.12.2020 dell’Area Funzioni Locali; tale disposizione infatti stabilisce che “Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL la nuova disciplina sul trattamento economico accessorio dei dirigenti di cui al presente titolo sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate”.
Il CCNL 17.12.2020 per quanto attiene la specifica Sezione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, prevede all’art. 77, comma 2 per la retribuzione di risultato che “l’esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all’art. 30” il quale stabilisce al comma 1 che “La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva”. È appena il caso di precisare che l’art. 30 rientra fra le disposizioni comuni sugli istituti economici delle previgenti aree confluite in tale CCNL.
Conseguentemente la cadenza con la quale erogare in forma di saldo la retribuzione di risultato è quella delineata dal CCNL, ovvero annuale, venendo meno la possibilità di erogazione di qualsiasi forma di acconto, anche per stati di avanzamento.