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28/03/2023

Titolare di incarico di più strutture complesse e retribuzione: sentenza della Cassazione

Cassazione Civile – Sezione Lavoro – Sentenza del 16/12/2022, n. 37004

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Ad un dirigente sanitario già responsabile delle funzioni di una unità operativa complessa un’asl aveva conferito e revocato, a seconda delle esigenze, la responsabilità della gestione di altra unità operativa complessa.

Tale dirigente ha convenuto in giudizio detta asl, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a percepire la maggiorazione della retribuzione, parte variabile, di cui all’art. 39, comma 9, del CCNL 8.6.2000.

Avverso la sentenza del Tribunale, che aveva accolto la predetta istanza, l’asl ha proposto appello.

La Corte territoriale ha annullato la sentenza del Tribunale ed il ricorrente originario ha quindi proposto ricorso per cassazione, precisando di aver ricevuto, in assenza di un atto di graduazione delle funzioni, la retribuzione minima contrattuale, pur avendo svolto contemporaneamente più incarichi di responsabile, con la conseguenza che avrebbe avuto diritto al riconoscimento quantomeno nella misura minima, della maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile – ai sensi dell’art. 39,comma 9, CCNL 2000, che attribuiva tale maggiorazione nei casi di conferimento dell’incarico di responsabile di dipartimento o di conferimento di incarico di responsabile di più strutture complesse.

La Corte di Cassazione, richiamata la precedente sentenza del 28.9.2020, n. 20480, ha premesso che il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che in sua mancanza la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all’importanza e complessità dell’incarico ricoperto, né in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell’apposito fondo aziendale. La regola generale, quindi, impone di attendere l’adozione dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni per ottenere il riconoscimento della componente variabile della retribuzione di posizione.

Per quanto attiene al richiamo del ricorrente all’art. 39, comma 9, CCNL 2000 che sancisce una deroga alla necessità dell’atto aziendale rispetto all’incarico di responsabile del dipartimento la Corte di cassazione ha chiarito che tale rilievo non rileva nella fattispecie, in quanto la deroga invocata dal ricorrente (art. 58, comma 2, correlata all’art. 67, comma 2 CCNL 5.12.1996) riguarda la figura del responsabile di Dipartimento.

In definitiva la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di dirigenza sanitaria, il titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, CCNL 8.6.2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarico di direttore di dipartimento, ricomprendano secondo l’atto aziendale più strutture complesse, non ha diritto, in assenza dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, alla parte variabile della retribuzione di posizione.

Il ricorso dell’interessato è stato pertanto respinto dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza del 16.12.2022, n. 37004.

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