Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sezione settima – Sentenza n. 9446 del 31/10/2022
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Un ente pubblico ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 finalizzata alla stabilizzazione di personale precario.
A detta selezione ha chiesto di partecipare una dipendente che aveva maturato il rapporto di servizio precario richiesto presso l’amministrazione che ha indetto la procedura, ma che aveva poi acquisito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra amministrazione.
Tale dipendente veniva esclusa dalla selezione in quanto il bando aveva previsto che non potessero parteciparvi coloro che fossero già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’interessata si è rivolta al Tar Lazio che, con ordinanza cautelare, ne disponeva l’ammissione con riserva. La ricorrente partecipava quindi alle prove del concorso, collocandosi in posizione utile nella graduatoria di merito. Il Tar Lazio ha poi accolto anche il ricorso con il quale l’interessata ha impugnato la graduatoria concorsuale nella parte in cui risultava inserita con clausola “ammessa con riserva” piuttosto che a pieno titolo.
Avverso la sentenza del Tar Lazio ha proposto appello la predetta amministrazione pubblica, evidenziando che la “ratio” del d.lgs. 75/2017 sarebbe da individuare non solo nell’esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine, ma, soprattutto in quella di superare il precariato. La partecipazione di soggetti già assunti a tempo indeterminato vanificherebbe pertanto l’obiettivo perseguito dalla norma di ridurre il lavoro precario e al contempo comporterebbe un uso delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento del detto obiettivo per finalità diverse da quelle indicate dalla legge.
Il Consiglio di Stato ha premesso che dalla lettura combinata dei primi due commi dell’art. 20 risulta evidente che la stabilizzazione dei lavoratori precari costituisce obiettivo generale delle procedure di stabilizzazione e tanto si desume sia dalla enunciazione di principio riportata nella rubrica dell’articolo (“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”), sia dalla individuazione dei requisiti di ammissione modulati sulla titolarità di pregressi rapporti contrattuali a tempo determinato o flessibili, quindi non stabili.
Essendo il presupposto della procedura riservata quello dell’assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un antefatto incompatibile con l’idea stessa di stabilizzazione del dipendente precario.
Il Consiglio di Stato ha quindi affermato che la stabilizzazione si delinea come un meccanismo di passaggio da una condizione di lavoro temporaneo (pregressa o ancora in essere) ad una condizione di lavoro a tempo indeterminato, sicché, cessata la prima posizione (come nel caso di specie, in cui il lavoratore ha conseguito un contratto a tempo indeterminato ed ha abbandonato il precedente contratto a tempo determinato),non vi è più margine per poter accedere alla procedura riservata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione settima), con sentenza del 31.10.2022, n. 9446 ha pertanto accolto il ricorso della suindicata amministrazione pubblica, affermando che la sua posizione di dipendente a tempo indeterminato gli preclude la possibilità di partecipare al concorso riservato di cui trattasi.