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17/01/2023

Precari: Corte d’Appello su controversie relative alla stabilizzazione a domanda

Corte d’Appello di Catanzaro – Sezione lavoro – Sentenza n. 787 del 14 giugno 2022

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dipendente precario di un ente sanitario della Calabria ha presentato domanda al Tribunale di Cosenza volta a far dichiarare illegittima la sua esclusione dall’elenco degli idonei alla stabilizzazione del “personale precario”.

L’ente sanitario ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario che il Tribunale di Cosenza ha però ritenuta infondata.

Ritenuta erronea la sentenza del Tribunale l’ente sanitario ha presentato appello presso la Corte territoriale.

In ordine alla questione di giurisdizione (ossia se, nel caso in esame, fosse stata correttamente individuata quella del giudice ordinario rispetto a quella del giudice amministrativo) la Corte d’Appello di Catanzaro ha ritenuto che sul punto ha fatto ampiamente chiarezza la Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito che “in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie “relative all’assunzione” del personale ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell’ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere” (Cassazione civile sez. un., 21.12.2021,n. 40953).

Sostanzialmente, con sentenza del 14.5.2022, n. 787 la Corte d’Appello di Catanzaro ha ulteriormente confermato che le controversie relative alla stabilizzazione a domanda appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario.

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