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10/01/2023

Indennizzo per turni PD extra contratto: la sentenza della Cassazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione lavoro – Ordinanza n. 36843/2022

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Alcuni dipendenti di un’Asl della Sardegna hanno proposto appello presso la Corte territoriale di Cagliari diretto al riconoscimento di un ristoro economico per i turni di disponibilità effettuati in misura superiore alla previsione contrattuale.

La Corte d’Appello ha quindi riconosciuto ai predetti un indennizzo pari al raddoppio dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva in quanto i turni di pronta disponibilità effettuati dagli istanti hanno superato costantemente il limite della previsione contrattuale.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello l’asl ha proposto ricorso avanti alla Corte Suprema di Cassazione, sostenendo, in particolare, che la Corte d’Appello ha violato l’art. 46 del d.lgs. 165/2001 avocando a sé il potere di determinare il valore economico dei turni di disponibilità, mentre la norma succitata dispone che la negoziazione dei contratti collettivi e la modifica ed integrazione degli stessi deve essere operata per conto delle Pubbliche amministrazione dall’ARAN che ha la rappresentanza negoziale delle stesse, per cui non è comprensibile come la Corte d’Appello avesse potuto ritenere di determinare autonomamente l’indennizzo spettante ai lavoratori.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso.

La Suprema Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in esame, in tema di servizio di pronta disponibilità il limite del numero dei turni al mese per ciascun dipendente va inteso come previsione di natura programmatoria e non come contingente temporale invalicabile; il che vale a dire che uno sforamento del limite è anche possibile, ferma restando la corresponsione dell’indennità come prevista dalle norme contrattuali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno laddove la violazione della regola in ordine al limite del numero mensile dei turni di disponibilità si sia risolta in un pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, né ha modificato una voce retributiva della contrattazione, laddove ha riconosciuto ai lavoratori, in ragione della fattispecie concreta, il raddoppio dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva per i turni di disponibilità eccedenti il limite contrattuale. La Corte d’Appello ha infatti premesso che gli istanti avevano prestato per anni turni e disponibilità ben superiore al limite contrattuale, senza godere di alcun riposo compensativo. Ciò li aveva sottoposti a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione.

La Corte d’Appello, atteso che l’elevato numero maggiore di turni e la mancanza di riposi compensativi ha inciso sulla qualità di vita degli appellanti, ha affermato, nella specie, la non adeguatezza dell’indennità contrattuale ed ha quindi determinato l’indennizzo (nella misura del doppio dell’indennità prevista contrattualmente) che per la parte eccedente l’indennità contrattuale va a reintegrare il disagio psico fisico dei lavoratori, assumendo natura riparatoria e dunque risarcitoria.

La Suprema Corte di Cassazione ha quindi precisato che la Corte d’Appello, lungi dal sostituirsi alla contrattazione collettiva, ha correttamente determinato, in ragione della fattispecie concreta, numero dei turni mensili, prestazione notturna, durante le festività, mancanza di riposo compensativo, l’indennità da corrispondere ai lavoratori, rilevando che il parametro dell’indennità contrattuale non offriva un adeguato criterio indennitario in ragione del superamento della soglia dei turni nella misura emersa nel giudizio.

La Suprema Corte di Cassazione, ritenendo nella fattispecie legittimo il raddoppio dell’indennità per i turni di disponibilità eccedenti il limite contrattuale, ha quindi rigettato il ricorso della sopraindicata Asl, confermando la sentenza della Corte d’Appello.

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