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25/11/2022

Concorsi: non si può escludere un candidato che ha presentato documento di identità incompleto

Tar Campania – Napoli – Sezione V – Sentenza del 17 agosto 2022, n. 5408

Commento a cura di Maria Raffaella Biasin, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un’asl campana ha escluso dalla partecipazione ad un concorso pubblico un candidato in ragione della mancata allegazione alla sua domanda di copia integrale del documento di identità, avendo il predetto prodotto, per errore materiale, solo la facciata principale del suddetto documento, mancando di scannerizzare e allegare la facciata retrostante.

L’interessato ha impugnato il provvedimento di esclusione avanti il Tar deducendone l’illegittimità in quanto la sua identità e l’intento partecipativo al concorso erano stati comunque assicurati mediante l’indicazione degli estremi del documento di riconoscimento oltre che con la relativa allegazione, sia pure incompleta, di talché non era consentito all’Amministrazione di nutrire alcun dubbio sul nesso di imputabilità soggettiva delle dichiarazioni in domanda, ben potendo, dunque, declassare l’incompletezza documentale a guisa di vizio sanabile, con ammissione al soccorso istruttorio ai fini della regolarizzazione della domanda.

La censura mossa dal ricorrente ha colto nel segno.
Il TAR ha infatti osservato che l’art. 6 della legge 241/1990 ha introdotto nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo il cosiddetto soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti nell’esercizio del potere.
Con particolare riferimento ai concorsi pubblici la giurisprudenza non ha mancato di rilevare la possibile applicazione dell’istituto al fine di invitare i candidati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con la precisazione che tale facoltà, affinché non sia turbata la par condicio dei candidati e non determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata, non può arrivare al punto di consentire al concorrente di introdurre per la prima volta oltre il termine perentorio, delle dichiarazioni sul possesso dei titoli valutabili che il concorrente avrebbe dovuto produrre all’atto della domanda e che, comunque, per fatto a lui imputabile, non ha prodotto; al contrario il Tar ritiene che il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea o incompleta, e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio, ancor più ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis (bando di concorso) motivo espresso di esclusione.
L’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie delle procedure concorsuali per l’accesso ai pubblici impieghi che, in quanto dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non possono essere alterate nei loro esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione.
Le superiori coordinate ermeneutiche circa la possibilità di attivazione del soccorso istruttorio ben possono applicarsi all’ipotesi in cui il candidato ad un concorso pubblico abbia omesso di allegare copia integrale di un valido documento di identità, ancor più allorquando, come nella fattispecie, ne abbia compitamente indicato gli estremi. Nella fattispecie, l’incompletezza della allegazione di copia del documento di riconoscimento, pur non consentendo di conferire, nell’immediato, valore di autocertificazione alle dichiarazioni rese dall’aspirante concorrente, non si traduce in nullità della domanda di partecipazione, bensì nella sua irregolarità, suscettibile di sanatoria.
Per tali motivi il Tar Campania, sede di Napoli, sez. V, con sentenza del 17 agosto 2022, n. 5408, ha accolto il ricorso del sopraindicato candidato e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato nella parte che lo escludeva dal concorso medesimo.

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