Il reato di inottemperanza al divieto di mobilità delle persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al virus COVID-19 è fattispecie autonoma e speciale ed è posta a presidio sia del dovere di solidarietà sociale, sia del diritto alla salute quale interesse collettivo, sanciti rispettivamente dagli artt. 2 e 32 della Costituzione. Perché detta fattispecie criminosa possa dirsi integrata è peraltro necessario che sia affermata e provata la piena conoscenza, da parte del destinatario, dell'ordine di isolamento che si assume violato.