In termini riassuntivi va rilevato che la disciplina invocata, che passa per il tramite dell'art. 1506 c.o.m., non è suscettibile di applicazione nei confronti medici militari per i quali vige una disciplina speciale che preclude, sulla base di una precisa opzione del legislatore, il collocamento in posizione di aspettativa senza assegni previsto per i medici specializzandi. Tale possibilità non riaffiora per effetto dell'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge 398/89, essendo a sua volta preclusa dall'abrogazione del d.lgs. n. 257/91.