Consiglio di Stato
06/10/2022

Cons. giust. amm. Sicilia - sentenza n. 1009/2022  Medici militari: no all'aspettativa per motivi di studio

In termini riassuntivi va rilevato che la disciplina invocata, che passa per il tramite dell'art. 1506 c.o.m., non è suscettibile di applicazione nei confronti medici militari per i quali vige una disciplina speciale che preclude, sulla base di una precisa opzione del legislatore, il collocamento in posizione di aspettativa senza assegni previsto per i medici specializzandi. Tale possibilità non riaffiora per effetto dell'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge 398/89, essendo a sua volta preclusa dall'abrogazione del d.lgs. n. 257/91.

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