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18/10/2022

Congedi straordinari, solo se assistenza è continuativa: sentenza della Corte dei Conti

Corte dei Conti – Sez. Prima Giurisdiz. Centrale d’Appello - Sentenza n. 432/2022

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Due fratelli, entrambi dipendenti da aziende sanitarie locali, hanno impugnato avanti la Corte dei Conti Centrale d’Appello la sentenza con la quale la Corte dei Conti regionale per l’Abruzzo li ha condannati a risarcire il danno erariale patito dalle proprie amministrazioni per l’indebita percezione della retribuzione conseguente alla fruizione di congedi straordinari ottenuti per l’assistenza rispettivamente del padre e della nonna paterna ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001.

La fruizione dei congedi straordinari sopramenzionati fino ad un massimo complessivo di due anni presuppone necessariamente una prestazione continuativa di attività di assistenza in favore del familiare beneficiato.

La Corte dei Conti Centrale d’Appello ha evidenziato che per ottenere la concessione del congedo gli appellanti erano evidentemente consapevoli della necessità di raccordare le rispettive residenze per farle coincidere con il congiunto da assistere, in modo tale da far apparire una situazione che, ad un esame esterno e superficiale, potesse giustificare la fruizione del congedo straordinario, il quale, esonerando totalmente dallo svolgimento dell’attività lavorativa, presuppone necessariamente una prestazione continuativa di assistenza in favore dei familiari beneficiari. Ed, in effetti, l’art. 42 sopra richiamato, richiama la necessità di uno stato di convivenza.

Dagli ampi e circostanziati elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza si evince però in modo inequivocabile che i due fratelli non vivevano – peraltro in contrasto con quanto risultava ufficialmente riguardo alla residenza – con i propri congiunti in modo stabile e continuo, limitandosi a presenze sporadiche, compatibili con il rapporto filiale, ma non idonee a giustificare la fruizione di un congedo a tempo pieno di durata biennale.

Il raccordo della propria residenza con quella dei congiunti da assistere è risultato pertanto un comportamento fittizio e artificioso delle operazioni poste in essere, strettamente finalizzate a far apparire i congedi rispettosi della normativa.

La Corte dei Conti Centrale d’Appello, accertato che risulta palesemente che l’attività di assistenza in favore dei congiunti non è stata prestata in modo stabile e continuativo, così come richiedeva la concessione del congedo straordinario della durata di quasi due anni, con sentenza n. 432/2022, ha respinto il ricorso dei due fratelli sopraindicati ed ha confermato la sentenza della Corte dei Conti regionale per l’Abruzzo che ha statuito l’insussistenza delle condizioni per poter fruire dei congedi di cui all’art. 42, comma 5, della legge n. 151/2001, per mancata erogazione delle prestazioni di assistenza continuativa in favore dei soggetti che ne apparivano soltanto formalmente destinatari.

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