La Corte dei Conti Centrale d’Appello, accertato che risulta palesemente che l’attività di assistenza in favore dei congiunti non è stata prestata in modo stabile e continuativo, così come richiedeva la concessione del congedo straordinario della durata di quasi due anni, ha respinto il ricorso dei due fratelli sopraindicati ed ha confermato la sentenza della Corte dei Conti regionale per l’Abruzzo che ha statuito l’insussistenza delle condizioni per poter fruire dei congedi di cui all’art. 42, comma 5, della legge n. 151/2001, per mancata erogazione delle prestazioni di assistenza continuativa in favore dei soggetti che ne apparivano soltanto formalmente destinatari.