Un parere della Corte dei Conti ha evidenziato che il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente un lavoratore a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In tale caso il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore. L’aspettativa è invece un’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro volto a conciliare la posizione di lavoratore e la sussistenza di impegni di rilevanza pubblica o il verificarsi di situazioni di natura personale o familiare.