News
08/09/2022

Concorsi: Asl obbligata a mostrare documentazione partecipanti, oscurando eventuali dati sensibili

Tar della Campania – Sezione VI – Sentenza del 12/05/2022, n. 3200

Commento a cura di Annamaria Mazzella, Dirigente sanitaria componente Direzione Nazionale Anaao Assomed

Un’asl campana ha indetto una procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale di struttura semplice riservata ai dirigenti in possesso dell’art. 18, comma 1, lett. c) del CCNL 2016/2018. L’incarico è stato poi conferito al primo classificato con punti 19,44. Il secondo classificato con punti 18,29 ha ritenuto di presentare all’asl istanza di accesso agli atti ai fini difensivi.

L’asl ha consentito l’accesso a parte della documentazione richiesta, negando però l’accesso alla documentazione afferente al curriculum del candidato vincitore, motivando tale scelta con l’opposizione di quest’ultimo che ha dichiarato di esercitare “la facoltà di esprimere diniego alla esibizione della documentazione afferente alla propria posizione in quanto contenente dati personali sensibili art. 24 L.7.8.1990, n. 241”.

Il secondo classificato si è pertanto rivolto al Tar della Campania lamentando l’illegittimità del diniego parziale di accesso oppostogli, chiedendo la declaratoria dell’obbligo dell’asl intimata a consentire l’accesso alla restante documentazione afferente all’altro concorrente.

Il Tar della Campania ha rilevato da parte del ricorrente un interesse conoscitivo qualificato e differenziato correlato ai documenti oggetto di ostensione relativi alla valutazione dell’altro concorrente; la conoscenza degli atti richiesti è evidentemente strumentale alla tutela dei suoi interessi, potendo desumere il ricorrente da tale documentazione elementi conoscitivi utili per valutare la legittimità delle operazioni eseguite nella procedura per l’attribuzione dell’incarico in argomento.

In proposito il TAR Campania ha evidenziato che i partecipanti ad una procedura selettiva, prendendone parte, acconsentono a misurarsi in una ”competizione” di cui la comparazione di valori di ciascuno costituisce l’essenza, per cui, salva la presenza nella documentazione di particolari dati sensibili, che eventualmente possono essere oggetto di specifico oscuramento, non è giustificabile un diniego all’accesso fondato su una opposizione del tutto generica e non circostanziata, così anche come sancito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3505 del 2018).

Il Tar Campania, in definitiva, con sentenza del 12.5.2022, n. 516, ha pertanto accolto il ricorso del secondo classificato, dichiarando l’obbligo per l’Asl intimata di ostendere anche l’ulteriore documentazione richiesta dalla ricorrente, salva la possibilità di oscuramento di specifici dati sensibili non pertinenti.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it