Il TAR Campania ha evidenziato che i partecipanti ad una procedura selettiva, prendendone parte, acconsentono a misurarsi in una ”competizione” di cui la comparazione di valori di ciascuno costituisce l’essenza, per cui, salva la presenza nella documentazione di particolari dati sensibili, che eventualmente possono essere oggetto di specifico oscuramento, non è giustificabile un diniego all’accesso fondato su una opposizione del tutto generica e non circostanziata.