L’amministrazione non specifica, come invece avrebbe dovuto, a quale tipologia di contratto essa faccia riferimento nell’escludere il candidato; non chiarisce le ragioni per cui ciascun contratto, vuoi di assegni di ricerca, di borsa di studio, vuoi del successivo contratto di collaborazione, non possa rientrare nell’ampio concetto di lavoro flessibile. In tale cornice il provvedimento dirigenziale avrebbe dovuto esplicitare per ciascun candidato le ragioni per cui i singoli rapporti negoziali intervenuti nel tempo, non possono rientrare nell’ampia definizione di lavoro flessibile.