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31/05/2022

Riammissione in servizio: sentenza del Tar Lazio

Tar Lazio  – (Sezione Prima Quater) – Sentenza del 24.1.2022, N. 00751

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un pubblico dipendente cessato dal servizio per volontarie dimissioni, dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio, ha chiesto la riammissione in servizio (ex art. 132 del dpr n. 3 1957, richiamato dall’art. 59 del dpr 761/1979).

Detta istanza è stata però respinta dalla pubblica amministrazione ed avverso tale diniego il predetto ha proposto ricorso avanti il Tar per il Lazio, deducendone l’illegittimità, ritenendo che il diritto dell’impiegato alla riammissione in servizio in presenza della vacanza del posto ed al possesso dei requisiti generali per l’assunzione.

Il Tar per il Lazio ha richiamato la giurisprudenza formatasi in ordine all’istituto della riammissione in servizio osservando che il suo orientamento costante interpreta il citato art. 132 nel senso che al dipendente non è attribuito un diritto soggettivo alla riammissione in servizio, disponendo l’Amministrazione, al riguardo, di ampia discrezionalità in relazione alla situazione d’organico e ad ogni altra esigenza organizzativa e di servizio e, quindi, al fine di verificare la sussistenza di un interesse pubblico alla copertura del posto vacante senza concorso.

In particolare la giurisprudenza amministrativa ha chiarito la natura discrezionale del provvedimento di riammissione in servizio, con la conseguenza che il dipendente che si sia dimesso dal servizio non ha alcuna pretesa direttamente tutelata alla riammissione, perché il citato art. 132 conferisce all’Amministrazione un potere discrezionale e deve tener conto in via preminente, se non esclusiva, dell’interesse proprio dell’amministrazione datrice di lavoro senza che la relativa decisione neppure può ritenersi soggetta ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente.

Sulla base di quanto osservato in materia di riammissione in servizio il Tar ha rilevato che la latitudine della discrezionalità di pertinenza dell’Amministrazione, chiamata a valutare comparativamente l’interesse del richiedente con gli interessi pubblici coinvolti, restringe il sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità entro i confini della verifica di eventuali indici di eccesso di potere per travisamento di fatti ed illogicità manifesta, vizi di legittimità nella fattispecie non riscontrati.

Il Tar per il Lazio (sezione Prima Quater),con sentenza del 24.1.2022, n. 00751 ha pertanto respinto il ricorso suindicato.

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