Il Tar per il Lazio ha richiamato la giurisprudenza formatasi in ordine all’istituto della riammissione in servizio osservando che il suo orientamento costante interpreta il citato art. 132 nel senso che al dipendente non è attribuito un diritto soggettivo alla riammissione in servizio, disponendo l’Amministrazione, al riguardo, di ampia discrezionalità in relazione alla situazione d’organico e ad ogni altra esigenza organizzativa e di servizio e, quindi, al fine di verificare la sussistenza di un interesse pubblico alla copertura del posto vacante senza concorso.