Rassegna di giurisprudenza
16/05/2022

Giurisprudenzaborse specialità, responsabilità, precariato, covid

Cassazione Civile – Ordinanza n. 9218/2022 – Borse 1983-1991: Non è necessario indicare anche il numero di anni della specialità. Ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie concernenti la remunerazione dei medici specializzandi, l'attore ha l'onere di indicare unicamente il tipo di specializzazione conseguita, integrando la relativa durata legale all'epoca dei fatti un dato normativo che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio.

Cassazione Civile – Ordinanza n. 14471/2022 –  Prescrizione indennizzo dei parenti in via riflessa. La Cassazione rigetta il ricorso di una figlia che, dopo anni dall'intervento al femore subito dalla madre e a causa del quale la stessa ha riportato danni, ha invocato i danni riflessi derivanti dall'obbligo di assistere la madre nei momenti di libertà della badante. Errata però la valutazione della donna. La struttura è responsabile contrattualmente solo verso il paziente non verso i parenti. Per cui se costoro invocano i danni lo devono fare nel rispetto del termine di prescrizione di 5 anni perché la responsabilità dell'ospedale, in questo caso, è di tipo extracontrattuale.

Cassazione Lavoro  - Sentenze  n. 14028 e 14033/2022 – Precariato: chiusa la querelle con Asl di Taranto. La partecipazione ad un concorso pubblico che prevedeva una parziale riserva dei posti in favore del personale in possesso dei requisiti per accedere alla stabilizzazione, nonché di quello che aveva maturato 36 mesi di servizio al 30.10.2013, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico. Pertanto, i lavoratori precari della ASL Taranto che sono stati assunti tramite concorso pubblico, pur avendo partecipato ad una procedura concorsuale con parziale riserva dei posti, hanno diritto al risarcimento del danno. La Suprema Corte di Cassazione chiarisce definitivamente ogni aspetto in materia di stabilizzazione, risarcimento del danno e partecipazione a procedura concorsuale riservata richiamando tutta la giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni.

Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - Sentenza 14 marzo 2022 Mancata erogazione assegno alimentare senza vaccinazione.  Alla luce di quanto previsto, genera dubbi di possibile violazione dell'art 3 Cost una previsione, quale quella impugnata, che, a fronte di una condotta (il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale) non integrante illecito né sul versante disciplinare, né sul versante penale, e che riguarda una fattispecie introdotta in una fase del tutto emergenziale, in un contesto del tutto eccezionale, neghi agli operatori sanitari non vaccinati persino la corresponsione di quelle indennità, come l'assegno alimentare, generalmente riconosciute dall'ordinamento per far fronte ai bisogni alimentari basilari del lavoratore sospeso.

Tar Liguria – Sez. II – sentenza n. 306/2022: covid, sospensione dall’esercizio della professione. Si tratta di una vera e propria competenza di natura giurisdizionale, come dimostrato dall’art. 19 del decreto, il quale prevede che avverso tali decisioni sia ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione, norma alla luce della quale la giurisprudenza di legittimità ha appunto ritenuto, con orientamento consolidato, che la Commissione eserciti funzioni di giurisdizione speciale.

Tar Lazio – Sez. IV – sentenza n. 5067/2022: accertamenti medici svolti in sede concorsuale sono irripetibili. In sede di arruolamento del personale l’accertamento sulla idoneità psico-fisica dei canditati è irripetibile, con la conseguenza che, a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di un successivo giudizio non ha di per sé alcun rilievo dirimente a meno che con lo stesso non venga dimostrato che il primo sia stati frutto di travisamento o sia, comunque, inattendibile.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it