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14/04/2022

Concorsi: non c’è periodo minimo tra prova scritta e prova pratica

Tar per la Toscana – Sentenza n. 01509 del 19/11/2021

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

L’Estar (ente di supporto tecnico amministrativo della Regione Toscana) ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami a n. 3 posti di “Dirigente Ingegnere”, indicando nel bando di concorso che “la prova pratica si svolgerà nella stessa giornata” della prova scritta.

Un partecipante al concorso suindicato, che ha superato la prova scritta, mentre nella prova pratica non ha raggiunto la votazione minima prescritta e che quindi non è stato ammesso alla prova orale e, per converso, escluso dalla procedura concorsuale, si è rivolto al Tar per la Toscana, rilevando che la decisione dell’Estar di far svolgere la prova scritta e quella pratica nello stesso giorno sarebbe illegittima in quanto le prescrizioni del bando sono dirette a garantire la sussistenza di un periodo temporale minimo fra lo svolgimento della prova scritta e quello della prova pratica.

Il Tar Toscana ha premesso che il termine di venti giorni per la convocazione delle prove scritte e di quindici giorni per la convocazione delle prove pratiche/orali, contemplato nel bando, è la conseguenza di quanto previsto nell’art. 6 del d.p.r. 497/1994, nella parte in cui prevede che il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime. E’ evidente, ha affermato il Tar, che lo scopo di detta disposizione è nel senso di assicurare che i candidati siano convocati con un congruo preavviso alle prove di esame, al fine di poter essere posti nelle migliori circostanze per l’esecuzione e lo svolgimento delle stesse. Deve inoltre considerarsi che nessuna disposizione (di legge, regolamento o contenuta nel bando) prevede un periodo temporale minimo di separazione tra la prova scritta e la prova pratica.

Il Tar ha rilevato altresì che l’Amministrazione ha evidenziato che la scelta di calendarizzare e strutturare le prove concorsuali (scritta e pratica) consecutivamente in un’unica giornata è stata dettata anche dall’esigenza di svolgere tali prove nel periodo emergenziale di contrasto e di contenimento della epidemia da covid – 19.

In conclusione, pertanto, il Tar per la Toscana, con sentenza del 19.11.2021, n. 01509, ha ritenuto infondato il ricorso presentato dal predetto concorrente e l’ha di conseguenza respinto.

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