Tar
19/11/2021

Tar Toscana - sentenza n. 1509 del 19 novembre 2021 Non c’è periodo minimo tra prova scritta e prova pratica

Nessuna disposizione di legge prevede un periodo temporale minimo di separazione tra la prova scritta e la prova pratica. Peraltro l’Amministrazione ha evidenziato che la scelta di calendarizzare e strutturare le prove concorsuali scritta e pratica consecutivamente in un’unica giornata è stata dettata anche dall’esigenza di svolgere tali prove nel periodo temporale minimo di separazione tra la prova scritta e la prova pratica.

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