News
28/03/2022

Concorsi: parere della FP su limite d’età per la partecipazione

Dipartimento della Funzione Pubblica - Parere del 15.11.2021, n. 76140

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Come è noto l’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ha rimosso il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici esistente antecedentemente a tale norma negli ordinamenti delle varie amministrazioni pubbliche.

Ciò premesso un’amministrazione pubblica ha chiesto un parere al Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla possibilità che i candidati ad un concorso pubblico abbiano un’età superiore al limite per la permanenza in servizio previsto dall’ordinamento (65 anni o diverso limite previsto dai singoli ordinamenti).

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha osservato che le previsioni che disciplinano i limiti di età per la permanenza in servizio nei singoli ordinamenti determinano un limite anagrafico che comporta il collocamento a riposo d’ufficio per il dipendente pubblico. Tale età varia in base all’ordinamento di appartenenza e la possibilità di essere collocato a riposo si configura a seguito della maturazione, a qualsiasi titolo, di un diritto a pensione.

In relazione alla possibilità di candidarsi ad un concorso pubblico, ad avviso del Dipartimento della Funzione pubblica, la rimozione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici operata dalla legge 127/1997 non può incidere sulla vigenza del limite di età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti, il quale non può consentire l’assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato che abbia, appunto, superato tale età. Infatti, la confermata vigenza dei limiti di età determina implicitamente la loro rilevanza anche ai fini della possibilità della partecipazione ai concorsi pubblici. Seguendo i principi generali, ha precisato il Dipartimento della Funzione pubblica, se il soggetto ha superato il limite anagrafico relativo all’ordinamento per il quale intenda concorrere, a prescindere dalla circostanza che si recluti personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, e indipendentemente dal fatto che egli abbia raggiunto o meno i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, non potrà partecipare al concorso. Infatti, la possibilità di superare il limite di età per la permanenza in servizio al fine di raggiungere il primo requisito utile a pensione può configurarsi solo se è già instaurato un rapporto di lavoro e quindi se il soggetto, al momento del compimento del limite di età, è già dipendente dell’amministrazione che prolungherà, alle condizioni suesposte il rapporto di lavoro.

Ne consegue, in sintesi, che non possono essere sottoscritti contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato con soggetti di età superiore a quella massima per il collocamento a riposo.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it