Il Dipartimento in relazione alla possibilità che i candidati ad un concorso pubblico abbiano un’età superiore al limite per la permanenza in servizio, previsto dall’ordinamento, esprime il seguente avviso: “ La previsione dell’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, che rimuove il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, non può incidere sulla vigenza del limite età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti, il quale, continuando ad operare, non può consentire l’assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato che abbia, appunto, superato tale età. Infatti, la confermata vigenza dei limiti di età determina implicitamente la loro rilevanza anche ai fini della possibilità della partecipazione ai concorsi pubblici”.