L’obbligo dell’assoggettamento alla Educazione continua in medicina vale anche per gli psicologi, iscritti al relativo albo, che non operano, direttamente o indirettamente, per conto del SSN. Dopo la sentenza del Tar Lazio che ha bocciato il ricorso dell’Ordine degli Psicologi del Lazio contro una delibera di Agenas e contro anche il parere dell’Ordine nazionale ora arriva anche la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che chiude la vicenda.