Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 2164/2022
Obbligo formazione Ecm anche per liberi professionisti
24 Marzo 2022
L’obbligo dell’assoggettamento alla Educazione continua in medicina vale anche per gli psicologi, iscritti al relativo albo, che non operano, direttamente o indirettamente, per conto del SSN. Dopo la sentenza del Tar Lazio che ha bocciato il ricorso dell’Ordine degli Psicologi del Lazio contro una delibera di Agenas e contro anche il parere dell’Ordine nazionale ora arriva anche la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che chiude la vicenda.