Consiglio di Stato
21/05/2026

Il Consiglio di Stato – Sezione V – sentenza n. 4103/2026 Partecipazione ad un concorso dopo licenziamento per motivi disciplinari

È legittima l'esclusione da un concorso pubblico, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dell'art. 2 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, del candidato già licenziato per motivi disciplinari dalla stessa amministrazione, senza necessità di una ulteriore valutazione ponderata sulla gravità dei fatti, quando: a) il licenziamento è recente e non si configura una preclusione sine die all'accesso al pubblico impiego; b) la preclusione riguarda lo stesso posto (o settore) dal quale il dipendente è stato espulso, e non un generico divieto di concorrere ad altri impieghi nella P.A.; con conseguente inapplicabilità, in tale contesto, dei principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di decadenza e divieto illimitato di partecipazione ai concorsi (sent. n. 329/2007).

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