Rassegna di giurisprudenza
08/02/2022

Giurisprudenza: ferie, responsabilità, vaccini, LP

Cassazione Civile – Sez. VI Lavoro – Ordinanza 1730/2022 - Lavoro subordinato – Ferie La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha come fatti costitutivi il mancato godimento delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro e la cessazione di quest'ultimo, mentre costituiscono eccezioni l'esistenza del potere, in capo al lavoratore, di auto-organizzare i propri periodi di ferie, come potrebbe derivare dalla sua posizione di dirigente; è, infine, oggetto di un ulteriore fatto costitutivo, pur in presenza di tale potere di auto-organizzare le ferie, l'impossibilità di fruirne per esigenze improrogabili di servizio. Tutto ciò in quanto l'esistenza del rapporto di lavoro è di per sé causa di maturazione di ferie, con diritto irrinunciabile, sicché al lavoratore non può chiedersi di provare altro se non la maturazione delle ferie, il mancato godimento dei dovuti riposi e, sempre per effetto dell'irrinunciabilità, la cessazione del rapporto quale condizione necessaria per la monetizzazione.

Consiglio di giustizia amministrativa Siciliana – Ordinanza 38/2022 - Covid: l’obbligo di vaccinazione include anche i tirocinanti - La vaccinazione obbligatoria selettiva risponde ad una chiara finalità di tutela non solo di questo personale sui luoghi di lavoro, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili. Pertanto, deve interpretarsi nel senso che include i tirocinanti che, nell'ambito del percorso formativo, vengano a contatto con l'utenza in ambito sanitario, ricorrendo le medesime ragioni di tutela dei pazienti.

Cassazione Penale – Szione IV – sentenza n. 2149/2022. Pinza chirurgica si frantuma durante un intervento.  - La direttiva 93/42/CEE, recepita nel d.lgs. n. 46 del 1997, relativa ai dispositivi medici, rappresenta la fonte dell'obbligo per il costruttore di provvedere ad effettuare ogni integrazione di sicurezza nella progettazione e costruzione dei presidi medici. È doveroso per il costruttore verificare attraverso appositi controlli (radiografici o a onde sonore) l'assenza di inclusioni nel materiale adoperato per la realizzazione dello strumento chirurgico.

Tar Lazio – Sezione III quater – sentenza n. 350/2022. Il medico non borsista ha diritto alla libera professione.  - Una dottoressa sarda, non assegnataria di borsa di studio, ha vinto il ricorso contro il ministero della Salute e la Regione Sardegna per farsi riconoscere l’iscrizione al corso di formazione in medicina generale senza dovere rinunciare all’incarico di lavoro. Il Tar Lazio ha riconosciuto al medico non borsista il diritto di un’adeguata retribuzione e la concessione, pertanto, di continuare a svolgere l’attività libero professionale in essere purché compatibile con la formazione.

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